Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

22/01/2021 - La fusione di società indebitate non può essere considerata in danno ai creditori

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

Articoli Correlati: fusione - danno - azione individuale di responsabilità

Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 15 giugno 2020, n. 3303 ha ritenuto infondata l’azione individuale di responsabilità, ex artt. 2395 e 2407 c.c., promossa da un creditore sociale nei confronti degli amministratori e dei sindaci di due società fallite successivamente ad un’operazione di incorporazione, poiché avente, quale motivazione delle pretese risarcitorie, la volontà dei convenuti di provocare fraudolentemente un’insolvenza per ledere il credito in questione. Il Tribunale di Milano ha sottolineato come deve essere dimostrata la presenza non solo di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi tipici dell’azione in esame, ma anche il nesso di causalità tra l’atto fraudolento e il danno subito dall’attore. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, la mancata opposizione da parte del creditore successivamente alla pubblicità ex art. 2502-bis c.c. e la presenza di una quantità di debiti verso fornitori tale da non poter essere saldata anche in assenza della fusione, costituiscono elementi valutativi importanti. Sotto il profilo soggettivo, invece, il Tribunale di Milano ha osservato come nel caso di specie l’operazione di fusione tra due società – possibile anche se in scioglimento – non può essere considerata pretestuosa poiché facente parte di un piano di ristrutturazione aziendale. Inoltre, nel caso in cui il creditore avesse identificato il danno patito con il pregiudizio derivante dal concorrere unitamente ai creditori dell’incorporante sul patrimonio della medesima – già sotto-patrimonializzata al momento della fusione – tale fattispecie, investendo tutti i creditori sociali, avrebbe dovuto essere qualificata ai sensi dell’art. 2394 c.c., e, quindi, la competenza sarebbe stata esclusivamente del curatore.