Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

10/12/2020 - Ancora sui limiti della responsabilità del C.S.E.

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 27 novembre 2020, n. 33415, nel ribadire che in tema di infortuni sul lavoro il coordinatore per l’esecuzione dei lavori «ha una autonoma funzione di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, ma non è tenuto anche ad un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative», ha chiarito che, di conseguenza, non risponde «di quelle violazioni che non siano strutturali, ma solo occasionali ed estemporanee e che non è tenuto a prevenire ed evitare con una presenza assidua e costante sul cantiere; risponde, invece, di quelle macroscopiche lacune nei presidi di sicurezza, in sede esecutiva, che sono state rese possibili proprio dalla sua negligente vigilanza circa la generale configurazione del cantiere, tra cui sicuramente può ricomprendersi l’assenza dei ponteggi o delle impalcature (su una sola facciata o sull’intero manufatto)».