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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 26 ottobre 2020, n. 29584, ha ricordato che nell’ambito della responsabilità per reato colposo i criteri di imputazione, interesse e vantaggio, sono alternativi e concorrenti fra loro: il primo esprime una valutazione teleologica del reato apprezzabile ex ante; il secondo ha una connotazione sostanzialmente oggettiva valutabile ex post. Nell’ambito di applicazione dell’art. 25 septies D.lgs. 231/2001 i criteri di imputazione oggettivi vanno riferiti alla condotta del soggetto agente e non all’evento. Ai fini della valutazione della responsabilità dell’ente vanno pertanto valutati in concreto i criteri di imputazione oggettivi, ben potendosi identificare nel risparmio di spesa e nell’incremento economico dovuto all’aumento della produttività non rallentata.