Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/11/2020 - Necessità della revisione della patente di guida nell’ipotesi di illegittimi aiuti al candidato nel corso della prova di teoria

argomento: News del mese - Diritto Amministrativo

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Il Tar Venezia, Veneto, con Sentenza del 30 settembre 2020, n. 871, si è occupato della questione della necessità che sia disposta la revisione della patente di guida nell’ipotesi in cui il candidato abbia ottenuto illegittimi aiuti nel corso della prova di teoria. Il giudice amministrativo ha osservato che il provvedimento di revisione della patente di guida ex art. 128 cod. strad. ha natura cautelare-preventiva, e non sanzionatoria, essendo funzionale alla garanzia della sicurezza della circolazione stradale. L’adozione del provvedimento di revisione della patente di guida può essere giustificata da qualunque episodio faccia sorgere un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica del conducente e richiede che il dubbio circa l’idoneità del soggetto alla guida sia collegato a fatti accertati e determinati, senza che sia necessario l’accertamento giudiziale di un illecito penale, civile o amministrativo. Nel caso oggetto della pronuncia si fa riferimento ad una segnalazione qualificata, viene precisato nella sentenza, in ordine a fatti determinati consistenti nell’irregolare svolgimento della prova d’esame teorica, in ragione degli illegittimi aiuti forniti al candidato. Tale segnalazione troverebbe riscontro nelle immagini registrate dal servizio di videosorveglianza, nelle conversazioni di altri candidati e nelle sommarie informazioni di persone informate sui fatti e sarebbe confermata da ulteriori elementi indiziari, quali le sommarie informazioni fornite da alcuni candidati che, pur non menzionando il candidato, testimoniano che almeno tre prove si sarebbero svolte in modo irregolare. Si tratta di elementi, ha concluso il Tar, «idonei a giustificare il ragionevole dubbio circa la regolarità dell’esame sostenuto dal ricorrente e della valutazione in ordine alle effettive capacità del candidato alla guida».