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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 25 settembre 2020 (ud. 18 settembre 2020), n. 26618, ha chiarito che il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro, e, all'esito, deve redigere e sottopone periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Sulla scorta di questo principio generale, la Corte ha evidenziato che in relazione a tale obbligo è del tutto ininfluente il carattere non quotidiano dell'attività affidata (o comunque eseguita) dal lavoratore laddove la stessa sia afferente ad un aspetto strutturale e comunque permanente del processo lavorativo dell'azienda; ed ha precisato che, in tal contesto, la Corte ha precisato che la sporadicità dell’operazione compiuta dal lavoratore non esclude concettualmente la nozione di "prassi", la quale, pur sostanziandosi nella ripetizione di un comportamento, non necessariamente deve essere dotata del carattere della quotidianità.