argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 28 maggio 2020, depositata in data 1° giugno 2020, n. 3090, ha chiarito che se un amministratore effettua pagamenti in prossimità del fallimento, è tenuto a risarcire il danno da maggior falcidia dei crediti insinuati nel passivo fallimentare, ovvero il danno che corrisponde a quanto in meno avrebbero percepito i creditori in sede concorsuale rispetto al pagamento ricevuto dall’amministratore. La sentenza afferma, quindi, che non può essere richiesto come risarcimento l’intero importo corrispondente al pagamento preferenziale effettuato nei confronti dei creditori, ma solo quanto corrisponde all’effettivo danno subito dalla massa.