argomento: News del mese - Diritto Penale
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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con Sentenza del 3 luglio 2020 (ud. 13 giugno 2020) n. 19988, ha ricordato come, in tema di attività svolte in ambito condominiale, ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 659 c.p. non sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che il disturbo venga arrecato ad un gruppo indeterminato di persone e non solo ad un singolo, anche se raccolte in un ambito ristretto, come, ad esempio in un condominio. In particolare, perché sussista il reato di disturbo di occupazioni e del risposo delle persone, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio.