argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con il messaggio 21 agosto 2020 n. 3131, l’INPS ha fornito le prime istruzioni in ordine alle novità in materia di integrazione salariale introdotte dal d.l. n. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”). In particolare, le aziende che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinari o in deroga) o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, incrementate di ulteriori nove settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo. La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive.