Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/09/2020 - Inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento in appello che dichiara non reclamabile il rigetto dell’istanza formulata ai sensi dell’art. 19 l.f.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 18 giugno 2020, n. 11887, ha chiarito che non può essere proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento in appello che dichiara non reclamabile il rigetto dell’istanza formulata ai sensi dell’art. 19 l.f. di sospensione dell’attività liquidatoria in attesa della definizione del giudizio di reclamo proposto ai sensi dell’art. 18 l.f. La Suprema Corte ha affermato che il provvedimento in appello è equiparabile all’ordinanza emessa ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., non impugnabile e non ricorribile per cassazione in quanto priva di decisorietà.