Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/06/2020 - La sottoposizione a misure di prevenzione costituisce automaticamente un presupposto ostativo al rilascio della patente: sollevata la questione di legittimità costituzionale.

argomento: News del mese - Diritto Amministrativo

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Il Tar Lombardia, Milano, sez. I, con ordinanza del 16 giugno 2020, n. 1076, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 1, D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, Codice della Strada, per violazione degli artt. 3, 4, 16 e 35 della Costituzione, laddove, nel disporre che “non possono conseguire la patente di guida coloro che sono o sono stati sottoposti alle misure di prevenzione”, attribuisce al Prefetto un potere automatico e vincolato, come risulta dal tenore letterale della disposizione e dal diritto vivente, senza consentire all’autorità amministrativa margini di esercizio della discrezionalità in relazione alle peculiarità delle singole fattispecie al suo esame. Il Collegio ha richiamato la sentenza del 27 maggio 2020, n. 99 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2 del Codice della Strada nella parte in cui disponeva che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Con la citata sentenza n. 99/2020 la Corte Costituzionale ha censurato in termini di irragionevolezza il meccanismo che prevede automaticamente la revoca della patente nei confronti di coloro che siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione, senza che sia consentito all’Amministrazione operare un bilanciamento con ulteriori elementi di valutazione che possano emergere in concreto. Di conseguenza, il Collegio ha ritenuto che anche il comma 1 dell’art. 120 del Codice della Strada ugualmente si ponga in contrasto con l’art. 3 della Costituzione nella parte in cui prevede che la sottoposizione a misure di prevenzione costituisca automaticamente un presupposto ostativo al rilascio della patente.