Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

29/05/2020 - Riconosciuta una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione esclusivamente nel caso di accertamento induttivo «puro»

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Corte di Cassazione con l’ordinanza n.8590/2020 ha chiarito che in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo è il contribuente ad avere l’onere di provare l’esistenza di costi deducibili relativi ai maggiori ricavi o compensi, senza che l’ufficio possa o debba procedere al loro riconoscimento forfettario. Solo nel caso di accertamento induttivo “puro”, va riconosciuta una deduzione forfettaria dei costi di produzione esclusivamente (articolo 39, comma 2, del Dpr 600/1973). Effettuando un accertamento induttivo extracontabile, l’ufficio non può limitarsi a ricostruire i meri ricavi in quanto tale attività, stando a un’interpretazione letterale del disposto normativo, risulterebbe illegittima giacché l’articolo 39, comma 2, del Dpr 600/1973 afferma che «l’Ufficio delle imposte determina il reddito d’impresa».

Solo attraverso la correlazione tra i ricavi e i costi è possibile determinare il reddito imponibile e, di conseguenza, in assenza di tale contrapposizione, il reddito tassabile coinciderebbe con il mero ricavo, in palese violazione con quanto disposto dall’articolo 53 della Costituzione. L’amministrazione finanziaria, attraverso un accertamento di tipo induttivo «puro», dovrebbe quantificare nel suo complesso un maggior reddito imponibile inteso, in senso unitario, come una grandezza che ricomprende un’argomentata differenza aritmetica tra ricavi e costi. Il carico tributario rettificato deve, perciò, essere correlato a una pluralità di fattori in grado di manifestare tale capacità reddituale effettiva e di interessare redditi che, nel momento dell’assoggettamento all’imposta, manifestano una propensione alla tassazione sebbene si siano generati in periodi di imposta antecedenti o se ne presuma la formazione in periodi adiacenti al momento della tassazione medesima. La capacità contributiva, inoltre, come sostenuto in plurime occasioni dai giudici delle leggi (Consulta, sentenza 200/1976) deve interessare sostanze non figurative e, a tal proposito, la dottrina prevalente ha affermato che la prerogativa dell’effettività non comporta la sua incompatibilità con l’esistenza delle presunzioni legali le quali, nella maniera in cui risultano correlate a elementi indiziari concreti, devono essere necessariamente accolte. Il requisito dell’effettività richiede, tuttavia, che la capacità contributiva venga quantificata al netto dei costi sostenuti per generare la ricchezza correlata. L’orientamento seguito dall’ordinanza in commento risulta essere coerente con altri pronunciamenti della Suprema corte (ordinanza 5659/2020) oltre a essere perfettamente allineato con il postulato della capacità contributiva in base all’articolo 53 della Costituzione, così come evidenziato nelle interpretazioni fornite dalla dottrina e dalla giurisprudenza della Consulta.