Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

29/05/2020 - Tassazione Redditi Esteri: per la società italiana nel consorzio straniero nessun recupero delle imposte

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 127/2020 dell’8 maggio 2020, ha chiarito che il reddito per le prestazioni di progettazione rese in Italia senza la presenza fissa nello Stato estero, non sono soggette a tassazione all’estero in virtù dell’articolo 7 della Convenzione (assenza di stabile organizzazione). Su tali redditi non spetta dunque alcun credito d’imposta in Italia. Essendo la prestazione realizzata in Italia, e senza permanenza stabile all’estero, il reddito, in base alla convezione, è infatti imponibile solo nel nostro Paese. Nel caso di specie una società italiana (Alfa) partecipava, unitamente ad altre imprese, ad un consorzio Gamma localizzato all’estero e costituito sotto forma di società semplice (soggetto fiscalmente trasparente nel paese in cui ha sede) che forniva servizi di progettazione. Il consorzio ha in appalto da Beta (ente di diritto estero) la progettazione e la costruzione di un ospedale e dunque i consorziati (tra cui Alfa, relativamente ai servizi di progettazione) fatturano i propri compensi a Gamma che li fattura nuovamente a Beta. Lo Stato estero ritiene che Alfa, oltre a dover assoggettare ad imposta, pro quota, il reddito di partecipazione al consorzio (per il principio di tassazione per trasparenza tipico delle società semplici), deve subire la tassazione nel Paese della fonte dei compensi percepiti dal consorzio, in quanto associato ad una impresa estera (principio di appartenenza economica). Alfa chiede dunque alle Entrate se può recuperare, con il credito previsto dall’articolo 165 del Tuir, le imposte assolte nel Paese estero. La risposta 127 afferma che, poiché le prestazioni di progettazione sono rese in Italia senza alcuna presenza fissa nello Stato estero, il reddito non è soggetto a tassazione all’estero in virtù dell’articolo 7 della convenzione (assenza di stabile organizzazione). Pertanto, sostiene l’agenzia delle Entrate, su tali redditi non spetta dunque alcun credito di imposta in Italia, dovendosi, semmai, richiedere il rimborso all’estero, invocando il difforme regime convenzionale. Viceversa per quanto concerne il reddito derivante dalla partecipazione al consorzio, l’Agenzia precisa che, come per ogni soggetto estero trasparente, la tassazione italiana si ha solo al momento della distribuzione (come per una società di capitali). Ciò fa sì che in questi casi non si applica la convenzione; lo stato estero può dunque legittimamente tassare il reddito imputato ad Alfa. Il credito di imposta potrà essere recuperato al momento della distribuzione dell’utile con le modalità già chiarite nella circolare 9/E/2015.