Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/04/2019 - La F.I.G.C.- Federazione Italiana Giuoco Calcio č qualificabile come organismo di diritto pubblico?

argomento: News del mese - Diritto Amministrativo

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Il Consiglio di Stato, sez. V, con l’ordinanza del 12 febbraio 2019, n. 1006, ha sottoposto alla CGUE l’esame delle seguenti questioni pregiudiziali: (i) se, sulla base della disciplina interna relativa all’ordinamento sportivo, la Federazione calcistica italiana sia qualificabile come organismo di diritto pubblico, in quanto istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; (ii) se, in particolare, sussista il citato requisito teleologico proprio dell’organismo di diritto pubblico in capo alla Federazione pur in assenza di un formale atto istitutivo di una pubblica amministrazione e malgrado la sua base associativa, in ragione del suo inserimento in un ordinamento di settore (sportivo) organizzato secondo modelli di stampo pubblicistico e del vincolo al rispetto dei principi e delle regole elaborate dal Comitato olimpico nazionale italiano e dagli organismi sportivi internazionali, attraverso il riconoscimento a fini sportivi dell’ente pubblico nazionale; (iii) se, inoltre, tale requisito possa configurarsi in capo ad una Federazione sportiva quale la Federazione italiana giuoco calcio, dotata di capacità di autofinanziamento, rispetto ad un’attività non a valenza pubblicistica, quale quella oggetto di causa, o se invece debba considerarsi prevalente l’esigenza di assicurare in ogni caso l’applicazione delle norme di evidenza pubblica nell’affidamento a terzi di qualsiasi tipologia di contratto di tale ente; (iv) se, sulla base dei rapporti giuridici tra il C.O.N.I. e la F.I.G.C.- Federazione Italiana Giuoco Calcio, il primo disponga nei confronti della seconda di un’influenza dominante in virtù dei poteri di riconoscimento ai fini sportivi della società, di approvazione dei bilanci annuali, di controllo sulla gestione, sul rispetto dell’ordinamento sportivo e sul corretto funzionamento degli organi e di commissariamento dell’ente federale; infine (v) se, per contro, tali poteri non siano sufficienti a configurare il requisito dell’influenza pubblica dominante propria dell’organismo di diritto pubblico, in ragione della qualificata partecipazione dei presidenti e dei rappresentanti delle Federazioni sportive negli organi fondamentali del Comitato olimpico.