Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

29/04/2020 - La sanzione amministrativa per omessa presentazione della dichiarazione resta in capo al contribuente anche se il “professionista” esercita abusivamente.

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Sezione 5 civile della Suprema Corte con l’ordinanza n. 6055/2020 depositata il 4 marzo u.s. ha chiarito che non configura l’esimente di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 anche se l’intermediario incaricato sia stato riconosciuto colpevole del reato di esercizio abusivo della professione di commercialista. Secondo i giudici del palazzaccio il contribuente che si affida ad un professionista per la presentazione della dichiarazione dei redditi e non verificare i requisiti abilitazione evidenzia sia la culpa in eligendo che la culpa in vigilando del contribuente. L’esimente, previsto dall’articolo 6 del d.lgs. n. 472 del 1997, presuppone l’assenza di negligenza, sicché occorre la dimostrazione, da parte del contribuente, di aver vigilato sulla corretta esecuzione dell’incarico, e ciononostante che l’intermediario abbia mascherato fraudolentemente il proprio inadempimento.