Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

29/04/2020 - Definizione di pratica commerciale scorretta

argomento: News del mese - Diritto Amministrativo

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Il Consiglio di Stato, sez. VI, nella pronuncia del 14 aprile 2020, n. 2414, si è occupato di un caso di pratica commerciale scorretta. La vicenda ha preso le mosse dal ricorso proposto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato contro la Società Ticketone ed ha offerto l’occasione al Consiglio di Stato di pronunciarsi sulla definizione di pratica commerciale scorretta. Nel ricorso l’Autorità Garante, in particolare, rilevava che la pratica commerciale scorretta sarebbe consistita nella omessa adozione di: (i) misure dirette a contrastare l’acquisto di biglietti attraverso procedure automatizzate; (ii) regole, procedure e vincoli diretti a limitare gli acquisti plurimi di biglietti; (iii) controlli ex post per la verifica dell’identità dei soggetti acquirenti. Ad avviso del Collegio, una pratica commerciale può definirsi scorretta quando sia contraria alla diligenza professionale e sia falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori. Richiamando la disciplina del Codice del Consumo, il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il Collegio ha rammentato che la definizione generale di pratica commerciale scorretta si scompone in due diverse categorie: le pratiche ingannevoli (di cui agli artt. 21 e 22, d.lgs. 206/2005) e le pratiche aggressive (di cui agli artt. 24 e 25, d.lgs. 206/2005) e che nel Codice del Consumo sono individuate alcune specifiche tipologie di pratiche commerciali - le c.d. “liste nere” - da considerarsi sicuramente ingannevoli e aggressive (art. 23 e 26, d.lgs. 206/2005, cui si aggiungono le previsioni “speciali” di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 21 e all’art. 22 bis, d.lgs. 206/2005) senza che si renda necessario accertare i requisiti della mancata diligenza e dell’attitudine a falsare il comportamento economico del consumatore.