Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

29/04/2020 - Accesso civico generalizzato: applicabilità agli atti delle procedure di gara e alla fase di esecuzione dei contratti pubblici

argomento: News del mese - Diritto Amministrativo

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Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, nella pronuncia del 2 aprile 2020, n. 10, ha inteso chiarire che l’accesso civico generalizzato deve trovare applicazione anche nella materia dei contratti pubblici, con riguardo sia alla fase della gara che alla fase dell’esecuzione del contratto pubblico. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, aderendo all’orientamento della III Sezione del Consiglio di Stato, secondo cui la normativa appalti non può rappresentare “un buco nero della trasparenza”, dovendosi, invece, integrare con la disciplina prevista in generale dal Decreto Trasparenza, ha ricordato che devono rimanere fermi i limiti specifici previsti dal Codice Appalti e dal Decreto Trasparenza, ed ha affermato, in particolare, la necessità di bilanciare le esigenze dell’accedente con quelle di preservare il know-how industriale e collegiale. L’Adunanza Plenaria ha chiarito che l’impresa non aggiudicataria della gara è titolare di uno specifico interesse all’ostensione di atti e documenti inerenti alla fase esecutiva del rapporto, a condizione che l’istanza non sia esplorativa e l’interesse sotteso all’esibizione sia preesistente, ammettendo l’accesso “tradizionale”, ove ricorrano tali presupposti, e l’accesso civico generalizzato, pur sempre nel rispetto dei limiti correlati ad interessi pubblici e privati di cui all’art. 5 bis, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 33 del 2013. Nella pronuncia è stato evidenziato come, con specifico riferimento alla materia dei contratti pubblici, le esigenze di accesso civico generalizzato assumano una particolare e più pregnante connotazione perché costituiscono la “fisiologica conseguenza dell’evidenza pubblica, in quanto che ciò che è pubblicamente evidente, per definizione, deve anche essere pubblicamente conoscibile”. Inoltre, è stato osservato da parte del Collegio che la pubblica amministrazione ha il potere-dovere di esaminare l’istanza di accesso agli atti e ai documenti pubblici, la quale sia stata formulata in modo generico o cumulativo dal richiedente senza riferimento alcuno ad una specifica disciplina, anche alla stregua della disciplina dell’accesso civico generalizzato. Solo ove l’interessato abbia inteso fare esclusivo, inequivocabile, riferimento alla disciplina dell’accesso documentale, la pubblica amministrazione dovrà esaminare l’istanza, secondo il Collegio, solo con specifico riferimento ai profili della l. 241/1990, senza che il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 116 c.p.a., possa mutare il titolo dell’accesso come definito dall’originaria istanza e dal conseguente diniego adottato dalla pubblica amministrazione all’esito del procedimento.