Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

31/03/2020 - Sussiste la scriminante dello stato di necessità per l’imprenditore fallito vittima di estorsione mafiosa.

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Quinta Sezione della Corte di cassazione, con Sentenza del 10 marzo 2020 (ud. 18 dicembre 2019), n. 9395, accoglie due motivi di ricorso di un imprenditore fallito, condannato dai giudici di merito per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. La Corte anzitutto afferma che non sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale qualora il fallito consegni al curatore le scritture contabili su supporto informatico e non cartaceo. In seconda battuta, il ricorrente ha motivato gli esborsi rimasti privi di giustificazione dichiarando di essere stato vittima di estorsione mafiosa, essendo stato costretto a pagare il cd. pizzo: la Corte ribadisce la non configurabilità della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p. qualora l’imprenditore sia ricorso a forme di credito usurario, ovvero abbia ceduto volontariamente, per timore di future ritorsioni, somme di denaro a soggetti che egli sa appartenere ad associazioni mafiose. Nel caso di specie, diversamente, lo status di persona offesa è documentata e argomentata, oltre che deducibile dalla posizione processuale assunta dal ricorrente nel procedimento penale per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. in corso.