argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza dell’11 marzo 2020, n. 7013, ha ribadito che, ai fini della prescrizione decennale del diritto alla ripetizione di indebito, è onere del cliente dimostrare l’esistenza del contratto di apertura di credito. La Suprema Corte ha infatti chiarito che spetta all’attore in ripetizione provare, a fronte dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, l’esistenza del contratto di apertura di credito, funzionale a qualificare la rimessa come produttiva di un mero effetto ripristinatorio della disponibilità accordata.