Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

31/03/2020 - Il D.L. 9/2020 ha previsto un rinvio dell’obbligo di segnalazione all’OCRI previsto dagli artt. 14 e 15 d.lgs. 14/2019

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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Il Consiglio dei Ministri, con d.l. 2 marzo 2020, n. 9, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 2 marzo 2020, ha rinviato – dal 15 agosto 2020 al 15 febbraio 2021 – gli obblighi di segnalazione all’OCRI previsti dall’art. 14, comma 2 e art. 15 d.lgs. n. 14/2019, diversamente da quanto inserito nella bozza di decreto. Infatti, in una visione complessiva più coerente, la prima versione prorogava non solo il predetto obbligo di segnalazione, bensì anche quello degli stessi organi di controllo societari all’organo amministrativo in caso di evidenza di indici di crisi. Nella versione finale del decreto, invece, il legislatore ha integralmente rinviato la segnalazione ex art. 15 dei creditori pubblici qualificati (sia all’organo amministrativo sia all’OCRI), mentre per gli organi di controllo societari ha rinviato esclusivamente la segnalazione all’OCRI, con una disparità di trattamento ingiustificato che rischia di privare di reale efficacia la segnalazione stessa. Il legislatore, in sede di conversione del decreto legge, potrebbe operare un rinvio – integrale – sia dell’art. 14 d.lgs. 14/2019 sia dell’art. 15 d.lgs. 14/2019.