Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

31/03/2020 - Azione di inefficacia ex art. 44 l.f. e legittimazione passiva

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 3 marzo 2020, n. 4668, ha precisato che qualsiasi pagamento a terzi effettuato dopo la dichiarazione di fallimento è inefficace nei confronti della massa, in applicazione dell’art. 44 l.f., e la banca – che dovrà restituire alla procedura la somma sottratta alla disponibilità del correntista fallito – è l’unica legittimata passiva dell’azione di inefficacia e può ripetere dal beneficiario finale il pagamento eseguito. Il Tribunale chiarisce, inoltre, che per verificare l’anteriorità o posteriorità di un’operazione bancaria rispetto alla dichiarazione di fallimento occorre considerare la data in cui è stato effettuato l’accredito sul conto del beneficiario (c.d. “data contabile”) e che, in caso di amministrazione straordinaria, l’inefficacia dell’art. 44 l.f. opera dalla data di emanazione del decreto di ammissione alla procedura.