Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

31/03/2020 - Dividendo ridotto: la svalutazione delle partecipazioni non può esserne la giustificazione

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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Il Tribunale di Torino, con la Sentenza del 15 febbraio 2019, n. 691, ha stabilito come, in determinate situazioni, possa configurarsi abusiva la modesta distribuzione di utili in confronto a quelli maturati, contrapposta ad una politica di cospicuo pagamento di un socio amministratore. Tale condizione, infatti, potrebbe pregiudicare le legittime aspettative del socio di minoranza, escluso da incarichi gestori. Nel caso de quo, l’assemblea di una società deliberava la distribuzione di una contenuta quantità di utili rispetto a quelli maturati, adducendo quale giustificazione la svalutazione di una partecipazione sociale. Il Tribunale di Torino, in primo luogo, sottolinea come la mancanza di una relazione preliminare dell’organo amministrativo in ordine alle motivazioni di distribuzione non sia causa di nullità della delibera assembleare; inoltre, nell’avviso di convocazione le materie di discussione possono essere enunciate in maniera sintetica, non ponendosi la necessità di enucleazione dei motivi dei punti all’ordine del giorno. Deve essere esclusa, invece, la possibilità per la società di integrare in sede giudiziale la volontà dell’assemblea, poiché in tal caso si realizzerebbe una commistione inaccettabile tra poteri dell’organo amministrativo – che rappresenta la società in giudizio – e organo assembleare, nonché la violazione del principio di correttezza e buona fede (Sentenza n. 23557/2008). Nel caso di specie, il Tribunale di Torino ha ritenuto abusiva la condotta della società poiché la svalutazione della partecipazione era già ricompresa nella determinazione dell’utile, e la sua considerazione per il calcolo del dividendo non integrava alcun interesse sociale effettivo. Inoltre, ha ritenuto che non assumeva rilevanza né il mutamento del contesto societario e sociale, né l’aumento della percentuale di utili rispetto alla precedente delibera annullata per le medesime ragioni.