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Assonime, nel Caso 3/2020, ha esaminato l’Ordinanza della Corte di Cassazione del 31 maggio 2019, n. 14919, con cui è stato affermato che il revisore legale di una società per azioni – che condivide i costi dello studio professionale con il sindaco della medesima società – non può ritenersi indipendente, ai sensi dell’art. 10 d.lgs. 39/2010; per tale motivo la nomina è nulla e il revisore non ha diritto a percepire i relativi compensi. Assonime evidenza che, nell’identificare le fattispecie rilevanti di incompatibilità, occorre effettuare una valutazione caso per caso, ovvero è necessario individuare l’esistenza di un rischio che possa compromettere l’indipendenza in base al criterio del terzo informato e alla luce delle misure adottate. Il criterio di giudizio del terzo informato demanda l’accertamento dell’eventuale compromissione del requisito dell’indipendenza al revisore; quest’ultimo è l’unico titolare del complesso di informazioni rilevanti per il giudizio. Le misure adottate dal revisore, infatti, potrebbero escludere il rischio di svolgere l’incarico in modo non obiettivo oppure mitigare il rischio in modo da renderlo non significativo.