argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza 20 novembre 2018, n. 3202, depositata il 4 febbraio 2019, ha precisato che possono essere assoggettate a fallimento, ai sensi dell’art. 2545-terdecises c.c., le cooperative che esercitano l’attività d’impresa senza fine mutualistico. Nello specifico, la Suprema Corte ha avvallato l’operato dei giudici di secondo grado, che, sulla base dei dati di bilancio della cooperativa, questi ultimi di ingente dimensione (per il 2012, risultavano ricavi per circa 711 mila euro e costi per circa 2 milioni di euro, per il 2011 ricavi per circa 1,5 milioni e costi per circa 2 milioni, oltre ad esposizioni debitorie verso gli enti pubblici per oltre 4 milioni di euro), ha escluso la presenza di uno scopo mutualistico prevalente e, conseguentemente, accertato la qualità di impresa commerciale della società cooperativa.