argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: immobile abusivo - quota indivisa - nullità ex art. 46 D.P.R. n. 380/2001
La Corte d’Appello di Catania, con Sentenza del 19 dicembre 2019, n. 24, depositata il 4 gennaio 2020, ha stabilito che, qualora il fallimento abbia acquisito una quota indivisa di un immobile abusivo e naturalmente non suscettibile di divisione fisica, il curatore può legittimamente promuovere la liquidazione dell’intero immobile e assegnare ai comproprietari il ricavato sulla base delle loro quote di proprietà. La natura abusiva dell’immobile non impedirebbe, infatti, lo scioglimento della comunione finalizzata alla vendita forzosa, in quanto risulta pienamente estensibile alle divisioni endoconcorsuali la sottrazione alla comminatoria di nullità di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 380/2001, che, al comma 5, dispone che «Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali» e prevede a favore dell’aggiudicatario la riapertura – quando consentita – dei termini per presentare domanda di sanatoria dell’abuso.