Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/04/2019 - Le società a partecipazione pubblica possono essere soggette al fallimento

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 5 dicembre 2018, n. 5346, depositata il 22 febbraio 2019, ha chiarito la propria posizione in merito alla relazione tra le società a partecipazione pubblica, ed in particolare le società in house, e la loro assoggettabilità al fallimento. Nel caso di specie, i giudici della Corte di Cassazione hanno cassato la decisione presa dal Giudice di seconde cure, il quale aveva revocato il fallimento di una società, in quanto partecipata integralmente dagli enti pubblici territoriali. A sostegno della propria posizione, la Suprema Corte sostiene che la circostanza per cui il controllo permette alla pubblica amministrazione di affidare direttamente un servizio pubblico essenziale ad una partecipata senza espletare una gara pubblica, in realtà non influenza in alcun modo l’identità soggettiva dell’ente: infatti, ente pubblico e società in house rimangono due soggetti giuridici distinti. Se da un lato il legislatore permette di perseguire obiettivi di pubblico interesse attraverso gli strumenti privatistici, dall’altro lato però pretende che queste società debbano assumersi anche tutti i rischi legati all’insolvenza, escludendo che una società a partecipazione pubblica, organizzata in forma imprenditoriale, possa sottrarsi alla disciplina fallimentare, in quanto l’art. 1 l.f. esclude – dall’ambito di applicazione del fallimento ­­– esclusivamente gli enti pubblici e non anche le società pubbliche.