Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

20/12/2019 - La responsabilità del liquidatore e dei soci per la remissione dei crediti della società fallita

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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Con la sentenza n. 31808 del 05/12/2019 la Corte di Cassazione si è espressa in merito ai profili di responsabilità del liquidatore e dei soci nel caso di fallimento della società posta precedentemente in liquidazione. Nel caso di specie, la remissione dei crediti verso soci indicati nel bilancio finale di liquidazione come perdite, non presentavano i requisiti previsti dall’art. 101, co.5, Dpr. 917/86. La disciplina fiscale stabilisce che l’inesigibilità del credito deve risultare da “elementi certi e precisi”, di conseguenza, ove la perdita derivi da rinuncia al credito, occorre che l’atto unilaterale di rinuncia sia giustificato da un’effettiva irrecuperabilità del credito, rientrando diversamente la stessa negli atti di liberalità indeducibili a fini fiscali. In conclusione, nel caso in esame, non avendo la società contribuente dimostrato l’inesigibilità dei crediti verso i soci, poi riportati in perdita, aveva giustamente ricevuto da parte dell’Amministrazione finanziaria gli avvisi di responsabilità nei confronti dei soci e del liquidatore, ai sensi dell’art.36 cit., fondati sul presupposto della responsabilità che i soci abbiano ricevuto dai liquidatori o dagli amministratori denaro ed altri beni sociali, ivi compresa l’assegnazione di valori mobiliari, tra i quali rientrano certamente i crediti, risultando in tali casi indifferente che vi sia stata una cessione del credito ai soci, o la remissione del debito dei soci verso la società. Per gli Ermellini la ripresa fiscale effettuata dall’Amministrazione Finanziarie era dunque legittima, anche perché, a seguito della rinuncia da parte del liquidatore della società dei crediti verso i soci (indicati come perdita in assenza dei necessari presupposti), vi era stato un indubbio arricchimento per questi ultimi, che avevano evitato di pagare gli importi dovuti alla società, sottraendo i valori mobiliari, costituiti dai crediti, all’attivo della società e distogliendoli dal pagamento dell’imposta dovuta.