Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

20/12/2019 - Informativa contrattuale

argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari

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Il Tribunale di Milano, con Sentenza dell’8 novembre 2019, n. 10154, ha riscontrato la sussistenza della prova in ordine al corretto operato di una compagnia emittente una polizza linked. Nel caso di specie, il cliente aveva richiesto il risarcimento dei danni sofferti per la condotta della compagnia, contraria ai doveri di buona fede e correttezza, nonché ai precetti ex artt. 1337 c.c. e 2043 c.c. Il Tribunale si è pronunciato appurando che: «il contratto di assicurazione […] reca in calce la disposizione per la quale l’attrice ha dichiarato sia di aver preso esatta conoscenza delle condizioni di assicurazione, di averle comprese e di approvarle specificamente sia di aver ricevuto la scheda sintetica, la parte I e la parte II del prospetto informativo redatto secondo le prescrizioni Consob. Dunque, poco conta che l’unica sottoscrizione sia stata apposta sulla scheda di valutazione dell’adeguatezza posto che la polizza agli atti reca espresso e puntuale rinvio alla documentazione suddetta». Inoltre, la compagnia ha attestato che le garanzie non sono prestate dalla compagnia convenuta, ma dal soggetto emittente la polizza, e che sono condizionate alla solvibilità dello stesso, sì da risultare il rischio correlato ad eventuale insolvenza o fallimento posto a carico del contraente.