Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/04/2019 - Sostituzione del curatore negli effetti sostanziali dell’esecuzione individuale pendente

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 4 dicembre 2018, n. 5655, depositata in data 26 febbraio 2019, ha fornito importanti chiarimenti in tema di intervenuta dichiarazione di fallimento in presenza di esecuzioni individuali pendenti. In particolare, la Suprema Corte rammenta che il curatore si sostituisce di diritto nelle ragioni del creditore procedente e se, per qualsiasi ragione, il curatore ritiene di non proseguire la procedura individuale, quest’ultima diventa improcedibile. L’improcedibilità non è però estesa agli effetti sostanziali del pignoramento – quali l’inopponibilità alla procedura di atti traslativi trascritti posteriormente al pignoramento – perché il curatore è subentrato automaticamente e incondizionatamente nella titolarità degli stessi.