Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

20/12/2019 - Proroga del termine per il versamento del saldo-prezzo

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 10 dicembre 2019, n. 32136, ha affermato che il giudice dell’esecuzione non può prorogare il termine perentorio previsto dalla legge per il versamento del saldo-prezzo da parte dell’aggiudicatario in asta giudiziaria. Il rimedio che l’ordinamento consente, in caso di decadenza incolpevole e quindi di violazione del termine predetto non imputabile all’aggiudicatario, consiste nell’istituto della remissione in termini prevista, in via generale, dall’art. 153 comma 2 c.p.c. Quest’ultimo istituto non ha nulla a che vedere con l’istituto della proroga del termine perentorio ed anzi ha per presupposto l’impossibilità giuridica della proroga stessa. Qualora la proroga sia stata ugualmente – ed illegittimamente – concessa, il debitore, in quanto danneggiato nel suo diritto sia alla celere definizione del giudizio esecutivo sia alla confisca della cauzione versata dall’aggiudicatario inadempiente, deve impugnare il relativo provvedimento entro 20 giorni ai sensi dell’art. 617 c.p.c. In difetto di tale impugnazione non può essere impugnato il successivo decreto di trasferimento (che, pure, sarebbe affetto da nullità riflessa), in applicazione del principio generale secondo cui l’atto conseguente resta sanato dalla mancata impugnazione dell’atto presupposto.