Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

27/11/2019 - Qualifica di rifiuto ai fini della contestazione del reato di attività di gestione non autorizzata

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 38753 del 20 settembre 2019 (ud. 7 giugno 2019) ha affermato che per attribuire la qualifica di rifiuto agli oggetti trasportati, ai fini della contestazione del reato di cui all’art. 256 d.lgs. 152/06, occorre debita motivazione; la qualifica non può in altri termini essere attribuita esclusivamente sulla base di generiche indicazioni circa la natura del materiale. I Giudici ricordano che la qualifica di rifiuto ha un contenuto normativo ben specifico – ai sensi dell’art. 183 co. lett. a) del d.lgs. 152/06, deve intendersi per rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi” – e pertanto è onere del Tribunale descrivere quantità e qualità del materiale trasportato o quantomeno fornire elementi descrittivi sufficienti a qualificare lo stesso in termini inequivocabili come rifiuto.