argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 6 settembre 2019, n. 22385, ha affermato che il requisito della forma scritta del contratto quadro relativo a servizi di investimento è rispettato se il contratto è redatto per iscritto e al cliente viene consegnata copia dello stesso; inoltre, non è necessario che oltre all’investitore sottoscriva il contratto anche l’intermediario, in quanto il consenso da parte dello stesso si evince dai comportamenti concludenti. La Suprema Corte ha precisato che quanto affermato circa i contratti quadro relativi ai servizi di investimento è applicabile anche ai contratti bancari.