Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

19/11/2019 - Autoriciclaggio per il proseguimento nella gestione di un’azienda fittiziamente trasferita

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 21 giugno 2019 n. 37503, depositata in data 10 settembre 2019, ha affermato che la distrazione di un’azienda attuata con cessioni e trasferimenti fittizi, da parte di un imprenditore che in seguito ne continua la gestione, configura il reato di autoriciclaggio, in quanto l’azienda è un bene dinamico ed è idoneo per l’impiego di utilità illecite. La Suprema Corte chiarisce che qualora vengano, al contrario, trasferiti beni statici derivanti da attività illecite – quali somme di denaro –, solo con il successivo impiego, trasferimento e reimmissione nel circuito economico degli stessi – non destinato a un godimento esclusivamente personale – può integrarsi il delitto di autoriciclaggio.