Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/05/2019 - Prime pronunce sulle modifiche delle misure alternative nella Legge “spazzacorrotti”

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 20 marzo 2019 (ud. 14 marzo 2019) n. 12541, pronunciandosi sulla modifica della disciplina della concessione di misure alternative nei casi di corruzione ad opera della recente Legge n. 3/2019, c.d. “Spazzacorrotti”, ha avuto modo di ribadire che le disposizioni concernenti l’esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla detenzione che non riguardando l’accertamento del reato e l’irrogazione della pena, ma soltanto le modalità esecutive della stessa, sono considerate norme penali processuali e non sostanziali e, pertanto, ritenute soggette, in assenza di una specifica disciplina transitoria, al principio tempus regit actum e non alle regole dettate in materia di successione di norme penali nel tempo dall’art. 2 c.p. e dall’art. 25 Cost. Nella motivazione la Cassazione ha, peraltro, affermato che, pur non essendo rilevante per il caso in questione, non parrebbe manifestamente inammissibile una eventuale futura questione di costituzionalità in relazione «all’art. 7 CEDU e, quindi, con l’art. 117 Cost., là dove si traduce … nel passaggio - “a sorpresa” e dunque non prevedibile - da una sanzione patteggiata “senza assaggio di pena” ad una sanzione con necessaria incarcerazione, giusta il già rilevato operare del combinato disposto dell’art. 656 c.p.p., comma 9, lett. a), e art. 4-bis ord. pen.».