Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

13/11/2019 - Responsabilità dei sindaci anche per i bilanci precedenti alla nomina

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 31 luglio 2019, n. 20651, ha affermato che i sindaci di società di capitali – che non impugnino la delibera dell’assemblea che approva un bilancio redatto in violazione dei principi stabiliti dal codice civile – possono incorrere nella responsabilità ex art. 2407 c.c., anche se abbiano assunto la carica solo in occasione della sua approvazione. Nella specie, i sindaci esprimevano – come primo atto rilevante – il parere favorevole al bilancio oggetto di approvazione da parte dell’assemblea e, nel contempo, consentivano il compimento di atti di mala gestio e di gravi irregolarità da parte dell’amministratore. Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato, come già precisato dalla Cassazione con Sentenza n. 2538/2005, che la circostanza che i sindaci siano nominati in occasione dell’approvazione del bilancio non è sufficiente per escludere l’obbligo di valutare le risultanze di quel bilancio, tenuto anche conto dei riflessi sulla contabilità dell’esercizio successivo.