Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

08/08/2019 - Caso “Banksy”: accoglimento parziale del ricorso promosso dalla società Pest Control Office

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa, con Ordinanza del 15 gennaio 2019, si è espresso sul caso “Banksy”, accogliendo parzialmente il ricorso promosso dalla società Pest Control Office nei confronti della società 24 Ore Cultura s.r.l., la quale contestava la contraffazione di alcuni marchi registrati e l’attività confusoria realizzata dall’organizzazione della mostra, sia attraverso la preponderanza del segno “Banksy” nella comunicazione promozionale sia per mezzo della riproduzione dei segni distintivi. Per ciò che concerne il primo punto, il Tribunale di Milano ha stabilito la liceità della condotta della 24 Ore Cultura s.r.l. poiché «l’evidenziazione del nome dell’artista cui la mostra è dedicata è pratica del tutto normale nel settore e connaturata ad evidenziare lo stesso contenuto dell’esposizione e quindi ad orientare il pubblico rispetto all’oggetto della stessa». Per quanto riguarda la seconda contestazione, il Tribunale di Milano ha evidenziato come le opere esposte non siano state riconosciute come street art, poiché non realizzate in luogo pubblico, e, quindi, non implicanti la rinuncia ai diritti d’autore, ma come multipli derivati dalle opere di street art. Non essendo applicabile la normativa ordinaria dello street art, vige quanto previsto dall’art. 109 della legge sul diritto d’autore, riguardante la cessione dei diritti di sfruttamento economico delle opere d’arte figurativa. Su tale presupposto il Tribunale di Milano ha affermato che «la giurisprudenza ha già da tempo chiarito che anche la riproduzione fotografica di un’opera d’arte figurativa nel catalogo di una mostra rappresenta una forma di utilizzazione economica dell’opera pittorica e rientra nel diritto esclusivo di riproduzione riservato all’autore». Pertanto, tale diritto, senza una prova contraria da parte dell’autore, non può considerarsi ceduto unitamente al diritto di proprietà dell’opera.