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Articoli Correlati: consulente tecnico del pubblico ministero - art. 227 c.p.p. - consegna perizia
La Corte di Cassazione, con Sentenza del 5 giugno 2019, n. 15273, ha affermato che il termine di sei mesi, previsto dall’art. 227 c.p.p. entro il quale il perito nominato dal Giudice deve consegnare la perizia, non si applica al consulente tecnico del Pubblico Ministero. La Suprema Corte, sul punto, ha rilevato che l’art. 227, comma 4, c.p.p. prevede che «il termine per risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi» e secondo l’orientamento della Corte «in tema di perizia, il mancato rispetto del termine, di natura ordinatoria, per il deposito della relazione non ne comporta la nullità o l’inutilizzabilità», ma il ritardo in cui sia incorso l’ausiliario del giudice rileva sul piano del compenso. La Corte di Cassazione ha, tuttavia, evidenziato che tale disposizione è dettata per il perito nominato dal giudice e non per il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero a norma dell’art. 359 c.p.p.