Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

08/08/2019 - Responsabilità del liquidatore con riguardo all’IVA a debito di una Società cancellata dal Registro delle Imprese

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 25 giugno 2019, n. 17020, ha affermato che il liquidatore di una società cancellata dal Registro della Imprese è responsabile ai fini IVA se ha soddisfatto in prededuzione un creditore privato in luogo dell’Erario. Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, confermando la decisione di primo grado, dichiarava illegittima la pretesa dell’Agenzia delle Entrate ritenendo insussistente la soggettività passiva del liquidatore e dell’amministratore. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per Cassazione denunciando la violazione, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973, al tempo vigente. La Suprema Corte, sul punto, ha riaffermato il principio di diritto secondo il quale «il rapporto giuridico in forza del quale, ai sensi dell’art. 36 cit., pure l’amministratore è tenuto a rispondere in proprio delle imposte non pagate ha la sua fonte in un’obbligazione ex lege di cui il predetto è responsabile secondo le norme comuni degli artt. 1176 e 1218 cod. civ., in relazione agli elementi obiettivi della sussistenza di attività nel patrimonio della società e della distrazione di tali attività a fini diversi dal pagamento delle imposte dovute (Cas. 9688/1995). Essa, infatti, non è di per sé equiparabile all’obbligazione derivante dalla responsabilità verso i creditori (artt. 2394 e 2456, ora art. 2495 cod. civ.) e non v’è alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari (cfr. S.U. 2079/1989), bensì responsabilità per obbligazione propria ex lege, secondo il disposto degli artt. 1176 e 1218 cod. civ. (cfr. Cass. 11968/2012)».