Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/02/2018 - Finanziamenti soci non postergati nelle s.p.a.

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 16 novembre 2017, n. 11552, ha affermato che la disciplina dettata dall’art. 2467 c.c. non è applicabile alle società per azioni, a prescindere dalle caratteristiche possedute dalle medesime, anche se comparabili con quelle delle società a responsabilità limitata. La Pronuncia del Tribunale di Milano risulta essere in contrasto con quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 14056/2015, la quale aveva stabilito – riprendendo l’art. 2497-quinques – che l’articolo 2467 c.c. è suscettibile di applicazione anche nelle società per azioni, previa valutazione dell’effettiva conformazione della compagine sociale. Diversamente invece la successiva Sentenza n. 10509/2016, che in qualche modo inaugura l’orientamento fatto proprio dal Tribunale di Milano in aperto contrasto con il precedente del 2015, negava l’applicazione dell’art. 2467 c.c. ai finanziamenti effettuati a una cooperativa che – non avendo optato per il regime previsto per le società a responsabilità limitata – è disciplinata dalle norme per la società per azioni, in critica contrapposizione. Il Tribunale di Milano sottolinea come l’appartenenza ad un tipo di società comporta l’immediato richiamo alla disciplina di competenza, creando un affidamento nei terzi, che deve essere tutelato maggiormente rispetto ai rapporti negoziali comuni. Pertanto l’estensione di norme da un tipo all’altro deve essere esaminata con “cautela ermeneutica”. Inoltre, l’articolo 2467 c.c. si inserisce nella disciplina delle società a responsabilità limitata alla quale il legislatore ha voluto fornire una struttura autonoma e differenziata rispetto alle altre: da ciò la natura imperativa della norma in esame. Il Tribunale di Milano sottolinea come l’applicazione estensiva di una norma presupponga la mancanza di una legge applicabile, ma nel caso della s.p.a. non si riscontra sul punto alcuna lacuna legislativa. Del resto l’incertezza derivante dal dubbio che possa essere esteso alla s.p.a. l’art. 2467 c.c. alle società per azioni potrebbe paradossalmente indurre gli azionisti a negare il sostentamento necessario alla società nel momento del bisogno.