Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/03/2018 - Necessaria la nomina di un amministratore giudiziario in caso di confisca e sequestro preventivo dei beni aziendali

argomento: News del mese - Diritto Penale

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Con la sentenza 12 febbraio 2018, n. 6742 (ud. 11 novembre 2017) la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha osservato che ai sensi dell’art. 53, comma 1-bis, d.lgs. n. 231/2001, ove il sequestro preventivo ai fini della confisca per equivalente abbia ad oggetto società, aziende, ovvero beni, ivi compresi titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l’utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando poteri di vigilanza e riferendone all’autorità giudiziaria.

Il Supremo Collegio, ha altresì ritenuto che la ratio di tale disposizione sia evidentemente quella di evitare che la disposta misura cautelare possa paralizzare l’ordinaria attività aziendale pregiudicandone la continuità e lo sviluppo. Sulla scorta di tali premesse, la Suprema Corte ha stabilito che la nomina dell’amministratore giudiziario costituisce presupposto imprescindibile per l’esercizio dell’attività aziendale e nel caso in cui tale nomina venga omessa, la parte interessata ha l’onere di adire il giudice che procede ai sensi dell’art. 47, d.lgs. n. 231/2001.