argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con Sentenza del 19 dicembre 2017, n. 7160, depositata il 29 dicembre 2017, ha affermato che, in caso di esercizio provvisorio dell’impresa ai sensi dell’art. 104 l.f., resta in capo al curatore l’obbligo di versare, alle scadenze previste, l’I.V.A. incassata e le ritenute fiscale operate successivamente all’apertura del fallimento. L’omesso versamento dell’I.V.A. e delle ritenute incassate nel corso dell’esercizio provvisorio non può, pertanto, trovare giustificazione nel divieto di ledere la par condicio creditorum e il pagamento di tali debiti non è soggetto a specifica autorizzazione da parte del giudice delegato.