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I giudici della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 14 marzo 2018 (ud. 14 novembre 2017) n. 11568, hanno chiarito che, nel concetto di discarica abusiva, deve essere ricompresa anche la realizzazione di quei manufatti che sono funzionalmente dedicati alla discarica stessa, anche eventualmente non già menzionati espressamente nel capo di imputazione. La Suprema Corte ricorda come nel concetto di discarica, ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. g) del d.lgs. 36/2003, non debbano essere ritenuti compresi solo i rifiuti depositati, ma anche il suolo eventualmente oggetto di trasformazioni finalizzate al suo utilizzo e le opere edilizie, permanenti o meno, realizzate per la collocazione dei rifiuti e per la gestione del sito. La presenza dei suddetti elementi infatti, incrementando la capacità di smaltimento dei rifiuti, contribuisce in modo significativo alla compromissione dell’ambiente.