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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 21 marzo 2018 (c.c. del 30 ottobre 2017) n. 13110, ha affermato che l’art. 13, co. I, d.lgs. 74/2000, così come novellato dal d.lgs. 158/2015 che ha reso la precedente circostanza attenuante una causa di non punibilità, non può applicarsi ai procedimenti non più in corso al momento di entrata in vigore della norma quando sia già intervenuta sentenza irrevocabile di condanna. Invero, la Suprema Corte, ritenendo applicabile la disciplina di cui all’art. 2, co. IV, c.p., ha individuato nel giudicato un limite invalicabile ai fini dell’applicabilità della norma in commento, giacché la causa di non punibilità inerente all’integrale pagamento del debito tributario riguarda esclusivamente le implicazioni sanzionatorie e non produce l’effetto di escludere la configurabilità del reato né la responsabilità risarcitoria per i pregiudizi cagionati a terzi, incidendo unicamente sulla possibilità di irrogare la sanzione nei confronti dell’autore.