argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con la risoluzione 15 febbraio 2018 n. 16/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le indennità, corrisposte in esecuzione di contratti di prossimità e che abbiano la finalità di ristorare il lavoratore per la riduzione del salario, sono da assoggettare a tassazione ex art. 51, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, con conseguente obbligo da parte del soggetto erogante di operare le ritenute ai sensi dell’art. 23 D.P.R. n. 600/1973. L’Agenzia ha chiarito che la rilevanza o meno dell’indennizzo ai fini delle imposte sui redditi dipende unicamente dalla finalità dello stesso. In particolare, ove l’indennizzo vada a compensare, in via integrativa o sostitutiva, un mancato guadagno, o nel caso di lavoro dipendente la mancata percezione di redditi di lavoro, le somme corrisposte, in quanto sostitutive di reddito, vanno assoggettate a tassazione e ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente.