argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza 4 dicembre 2018, n. 4251, depositata il 13 febbraio 2019, ha affermato che deve ritenersi opponibile ai terzi la data apposta dal certificatore accreditato, mediante il processo di “marcatura temporale” – con il quale viene creata e apposta su un documento informatico la firma digitale e, con essa, la data e l’ora di creazione –, qualora tale processo sia avvenuto secondo le specifiche tecniche di cui al d.p.c.m. del 22 febbraio 2013. In tal caso, la data è da considerarsi certa. È, pertanto, opponibile al fallimento il credito comprovato, in sede di ammissione al passivo, da un documento sul quale è stata apposta la “marcatura temporale” con una data di creazione antecedente l’apertura della procedura fallimentare.