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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 30 ottobre 2017, n. 8995, depositata il 27 febbraio 2018, ha stabilito che il liquidatore risponde del reato di omesso versamento delle ritenute solo nel caso in cui vi sia stata una violazione delle regole – previste dalla normativa fiscale – che disciplinano il riparto dell’attivo, procedendo all’assegnazione di somme a favore dei soci, in presenza di debiti di natura tributaria. Inoltre, la Suprema Corte ha sottolineato come al liquidatore possano essere attribuiti profili di responsabilità penale nel caso di omesso versamento di ritenute, e che tali profili di responsabilità sono disciplinati (e delimitati) dall’art. 36 del D.P.R. 602/1973; in particolare, il reato si configura nel momento in cui il liquidatore distrae delle somme dall’attivo, destinando le stesse ad altri scopi, comportando quindi che il mero inadempimento fiscale non assuma rilevanza penale.