Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/04/2018 - La mancata sottoscrizione dell’aumento di capitale interrompe la causa sul bilancio

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 27 ottobre 2017, n. 10862, in tema di legittimazione all’impugnazione della delibera di bilancio privo di rilievi da parte del revisore legale dei conti, come noto riconosciuta ai sensi dell’art. 2434-bis c.c. ai soci titolari di almeno il 5% del capitale sociale, ha affermato che il venir meno di quest’ultima condizione in capo all’attore, a seguito di una delibera di aumento di capitale sottoscritta da parte dei soci, integra – potenzialmente – la sopravvenuta carenza di legittimazione ad impugnare la delibera di causa. Il Tribunale di Milano aggiunge, inoltre, che se a tale condizione venisse a sovrapporsi la perdita della qualifica di azionista dell’attore, quest’ultimo perderebbe qualunque interesse concreto alla nullità della delibera di approvazione di bilancio: infatti, per quanto l’art. 2379, comma 1, c.c. conferisca la facoltà d’impugnazione delle delibere assembleari aventi oggetto impossibile o illecito «a chiunque vi abbia interesse», deve sussistere in ogni caso un interesse concreto, che nel caso di delibera di approvazione del bilancio è legato alla partecipazione societaria dell’attore. Quindi, la perdita da parte dell’attore della qualifica di azionista priverebbe lo stesso di ogni legittimazione attiva.