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Il Tribunale di Milano, con Sentenze del 6 ottobre 2017, n. 10029 e 10031, ha ribadito che l’impugnativa del bilancio per mancanza di chiarezza, veridicità e correttezza non può essere rimessa al giudizio di un collegio arbitrale. Inoltre ha sancito la nullità del bilancio privo di informazioni relativamente ad operazioni effettuate con parti correlate, in quanto in violazione dell’art. 2427, n. 22-bis, c.c. Il Tribunale ha altresì rilevato la nullità del bilancio totalmente carente di informazioni relative alla scelta dei criteri di redazione. Nella specie si è ritenuto che non possa adottarsi il criterio della continuità aziendale allorché, al momento della predisposizione del progetto di bilancio, sia noto che a breve sarà aperta la fase di liquidazione ovvero quando a tale data la messa in liquidazione è già stata deliberata.