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La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 17 aprile 2018 (ud. 6 ottobre 2017), n. 17163, ribadisce il principio secondo cui «integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, la scissione di società, successivamente dichiarata fallita, mediante conferimento dei beni costituenti l’attivo alla società beneficiaria, qualora tale operazione, sulla base di una valutazione in concreto che tenga conto della effettiva situazione debitoria in cui operava l’impresa al momento della scissione, si riveli volutamente depauperativa del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale». La Corte chiarisce, inoltre, che la scissione di una società ed il contestuale trasferimento di ingenti risorse attive ad un nuovo ente non integra necessariamente un fatto di distrazione, qualora la prima venga successivamente dichiarata fallita; la natura distrattiva dell’operazione può invece evincersi dal conferimento di tutti gli elementi attivi dall’ente che si trovi, ad esempio, in calo di fatturato, alla newco.