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Tra le novità introdotte dal D.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 22 marzo 2018, entrato in vigore lo scorso 6 aprile, spicca l’abrogazione quasi integrale dell’art. 12-sexies D.l. 8 giugno 1992, n. 306 (di cui attualmente restano in vigore i soli commi 4-ter e 4-quater) e la contestuale ricollocazione della disciplina della confisca cd. allargata in diverse norme contenute nel codice penale, nel T.U. degli stupefacenti, nel T.U. in materia doganale, nel codice di procedura penale e nelle sue disposizioni di attuazione. Per ciò che qui maggiormente rileva, la principale fonte normativa della confisca “allargata” è ora l’art. 240-bis c.p., inserito nella parte generale del codice tra le norme dedicate alle misure di sicurezza patrimoniali. In esso sono confluite, senza modifiche sostanziali, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2-ter del precedente art. 12-sexies, che individuano casi, presupposti e modalità per l’applicazione dell’istituto (possibile, si ricorda, anche nella forma della confisca per equivalente).