Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/05/2018 - I requisiti per il deposito temporaneo di rifiuti e le conseguenze della carenza degli stessi

argomento: News del mese - Diritto Penale

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I giudici della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 9 aprile 2018 (c.c. 11 gennaio 2018) n. 15771, nel ribadire i requisiti del deposito temporaneo di rifiuti, hanno sinteticamente delineato gli scenari derivanti dalla mancanza dei suddetti requisiti. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che per deposito controllato o temporaneo deve intendersi ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, nel rispetto delle condizioni dettate dall’art. 183 co. 1 lett. bb) del d.lgs. 152/2006 [Cfr. Cass. Pen. Sez. III n. 38676 del 20/05/2014]. Di talché, in difetto anche di un solo requisito normativo, il deposito non potrà essere ritenuto temporaneo, ma dovrà essere qualificato, a seconda dei casi, come: “deposito preliminare” se il collocamento di rifiuti è prodromico ad una operazione di smaltimento; “messa in riserva” se il materiale è in attesa di una operazione di recupero; “abbandono” quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero oppure “discarica abusiva” nell’ipotesi di abbandono reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi.